Visto  l'art.  53  del  testo  unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
   Vista  la  deliberazione  della  giunta  provinciale n. 689 del 15
febbraio  1988   concernente   "Aggiornamento   delle   tariffe   per
prestazioni  specifiche  ed  integrative  agli  invalidi per causa di
guerra o di servizio";
 
                               Decreta:
 
   1.  Le  tariffe  per  l'erogazione  da parte delle UU.SS.LL. delle
prestazioni dovute nel corrente anno agli invalidi  di  guerra  e  di
servizio, ai sensi dell'art. 57, terzo comma, della legge 23 dicembre
1978, n. 833, dell'art. 27, terzo comma, della  legge  provinciale  2
gennaio  1981,  n.  1  e  dell'art.  46,  quinto  comma,  della legge
provinciale 30 giugno 1983, n. 20, sono stabilite come segue:
 
- Cure climatiche
  Soggiorni terapeutici:    L. 30.900 giornaliere, per un massimo
                                di 21 giorni di cura nell'anno
- Cure termali:             L. 37.500 giornaliere, per un massimo
                                di 15 giorni nell'anno
- Assistenza alimentare:    L. 2.500 giornaliere, per un massimo
                                di 270 giorni nell'anno
- Contributo a paraplegici: L. 55.000 mensili
- Contributo usura indumenti:
  amputati arto inferiore   L. 62.300 annuali annuali
  amputati arto superiore   L. 43.600
- Contributo acquisto
 calzature  di rivestimento
 delle protesi:             L. 85.000 annuali
- Diarie agli invalidi
 in viaggio per ragioni
 di assistenza protesica
e ospedaliera:              L. 24.800 per ogni 24 ore o per periodi
                                eccedenti
                            L. 12.600 per periodi da 5 a 12 ore
- Assistenza
 odontostomatologica:       Aumento del 5% delle tariffe di cui
                               alla circolare n. 32 del 12 maggio
                               1978 della direzione generale
                               della disciolta ONIG e alle
                               deliberazioni della giunta
                               provinciale n. 2834 del 24 maggio
                               1983,  n. 2164  del 7 maggio
                               1984, n. 2147 del 5 maggio
                               1986 e n. 316 del 3 febbraio 1987.
   2.   Continuano  ad  applicarsi  le  norme  della  disciolta  ONIG
riguardanti   il   premio   per   buona   tenuta    delle    protesi,
l'accompagnatore  dell'invalido grave nonche' il rimborso delle spese
di viaggio.
   Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nel  Bollettino  ufficiale  della  regione
Trentino-Alto Adige.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo e di farlo
osservare.
    Bolzano, addi' 16 maggio 1988
 
                               MAGNAGO
 
 Registrato alla Corte dei conti addi' 27 maggio 1988
 Registro n. 10, foglio n. 41