(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 31 del 19 luglio 1988) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Visto l'art. 8 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, il cui testo e' stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Visto l'art. 53 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Visto l'art. 10 della legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21; Visto il parere favorevole del comitato tecnico provinciale n. 96 del 1 dicembre 1987; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 877 del 22 febbraio 1988; Decreta: E' emanato il regolamento di esecuzione dell'art. 10 della legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21: "Costruzione di palestre scolastiche interrate", secondo il testo allegato che fa parte integrante del presente decreto. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, addi' 20 maggio 1988 MAGNAGO Registrato alla Corte dei conti addi' 28 giugno 1988 Registro n. 13, foglio n. 15 ------------------------------------------------------- REGOLAMENTO PER LA COSTRUZIONE DI PALESTRE SCOLASTICHE INTERRATE Art. 1 Condizioni per la costruzione di palestre scolastiche interrate 1. E' consentita la costruzione di palestre scolastiche interrate qualora: a) non rimanessero a disposizione della scuola, ai sensi delle norme vigenti, sufficienti aree aperte, a seguito della costruzione di una palestra in superficie; b) la costruzione di una palestra in superficie causasse un danno funzionale all'esistente complesso scolastico; c) non fosse possibile realizzare una palestra in superficie entro la distanza dalla scuola massima consentita dalla normativa vigente.