(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione
             Trentino-Alto Adige n. 29 del 5 luglio 1988)
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Visto   l'art.   53   dello   statuto   speciale  per  la  regione
Trentino-Alto Adige;
   Visto  il  decreto  del  presidente della giunta provinciale del 3
settembre 1985, n. 14, concernente il regolamento sul trattamento  di
missione dei dipendenti provinciali, in particolare l'art. 22;
   Vista  la  deliberazione  della  giunta  provinciale n. 2387 del 2
maggio 1988;
 
                               Decreta:
                               Art. 1.
 
   L'allegato  A)  del  regolamento  concernente  il  trattamento  di
missione  dei  dipendenti  provinciali  approvato  con  decreto   del
presidente  della  giunta provinciale del 3 settembre 1985, n. 14, e'
sostituto con il seguente:
   1)  Missioni entro il territorio della regione Trentino-Alto Adige
in giorni lavorativi (art. 7, primo comma)
    11 missione intera di 24 ore: L. 38.500;
    12 indennita' oraria:
     dalle ore 8 alle ore 19: L. 1.610;
     dalle ore 19 alle ore 8: L. 2.570.
   2)  Missioni  in  giorni  festivi  o  in giorni non lavorativi e/o
missioni fuori del  territorio  della  regione  Trentino-Alto  Adige,
entro il territorio statale
    21 missione intera di 24 ore: L. 61.600;
    22 indennita' oraria: L. 2.570.
   3) Missioni all'estero (art. 7, terzo comma): diarie stabilite per
i dipendenti statali in base al decreto ministeriale  del  12  maggio
1983 e successive modifiche ed integrazioni
    31  missione  intera  di  24  ore:  diaria  prevista  dal decreto
ministeriale 12 maggio 1983;
    32  indennita'  oraria:  1/24 della diaria di cui a detto decreto
ministeriale.
   4)  Importo massimo per il rimborso delle spese per il vitto (art.
10, primo comma)
    41 per il pranzo: L. 14.700;
    42 per la cena: L. 14.700.
   5)  Importo  forfettario  (art.  7,  primo  comma,  risp. art. 10,
secondo comma): L. 10.600.
   6) Indennita' per percorsi compiuti a piedi (art. 11, terzo comma)
    L. 170 al chilometro.