(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 29 del 5 luglio 1988) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Visto l'art. 53 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige; Visto il decreto del presidente della giunta provinciale del 3 settembre 1985, n. 14, concernente il regolamento sul trattamento di missione dei dipendenti provinciali, in particolare l'art. 22; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2387 del 2 maggio 1988; Decreta: Art. 1. L'allegato A) del regolamento concernente il trattamento di missione dei dipendenti provinciali approvato con decreto del presidente della giunta provinciale del 3 settembre 1985, n. 14, e' sostituto con il seguente: 1) Missioni entro il territorio della regione Trentino-Alto Adige in giorni lavorativi (art. 7, primo comma) 11 missione intera di 24 ore: L. 38.500; 12 indennita' oraria: dalle ore 8 alle ore 19: L. 1.610; dalle ore 19 alle ore 8: L. 2.570. 2) Missioni in giorni festivi o in giorni non lavorativi e/o missioni fuori del territorio della regione Trentino-Alto Adige, entro il territorio statale 21 missione intera di 24 ore: L. 61.600; 22 indennita' oraria: L. 2.570. 3) Missioni all'estero (art. 7, terzo comma): diarie stabilite per i dipendenti statali in base al decreto ministeriale del 12 maggio 1983 e successive modifiche ed integrazioni 31 missione intera di 24 ore: diaria prevista dal decreto ministeriale 12 maggio 1983; 32 indennita' oraria: 1/24 della diaria di cui a detto decreto ministeriale. 4) Importo massimo per il rimborso delle spese per il vitto (art. 10, primo comma) 41 per il pranzo: L. 14.700; 42 per la cena: L. 14.700. 5) Importo forfettario (art. 7, primo comma, risp. art. 10, secondo comma): L. 10.600. 6) Indennita' per percorsi compiuti a piedi (art. 11, terzo comma) L. 170 al chilometro.