(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 29 del 5 luglio 1988) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Visto l'art. 14 della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87; Visto l'art. 10 del decreto del presidente della giunta provinciale 9 settembre 1974, n. 64, e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 3, lettera b) della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1426 del 21 marzo 1988; Decreta: E' emanata la modifica del decreto del presidente della giunta provinciale 9 settembre 1974, n. 64, concernente il regolamento di esecuzione della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, nel testo allegato che fa parte integrante del presente decreto. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, addi' 7 giugno 1988 MAGNAGO Registrato alla Corte dei conti addi' 22 giugno 1988 Registro n. 12, foglio n. 126 ------------------------------------------------------- MODIFICA AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 SETTEMBRE 1974, N. 64, CONCERNENTE IL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 8 NOVEMBRE 1973, N. 87. Art. 1. L'allegato C) del decreto del presidente della giunta provinciale 9 settembre 1974, n. 64, e' sostituita dal seguente: "Allegato C Tabella relativa ai minimali di assicurazione della responsabilita' civile per le linee funiviarie 1. Funivie bifuni, funicolari ed impianti assimilabili danni a cose e/o animali: L. 100.000.000; danni a persone: L. 500.000.000; catastrofe: L. c.n. 250.000.000; dove: c = 0,30: per impianti fino a 35 persone per veicolo; c = 0,25: per impianti da 35 a 70 persone per veicolo; c = 0,20: per impianti da 70 e oltre persone per veicolo; n = numero massimo delle persone in linea; 250.000.000 = valore fisso. 2. Funivie monofuni a collegamento permanente o temporaneo dei veicoli, ed impianti assimilabili danni a cose e/o animali: L. 100.000.000; danni a persone: L. 500.000.000; catastrofe: per impianti con massimo di 100 persone in linea: L. 2.500.000.000; per impianto con massimo di oltre 100 persone in linea: L. 3.500.000.000. 3. Sciovie, slittinovie ed impianti assimilabili danni a cose e/o animali: L. 50.000.000; danni a persone: L. 500.000.000; catastrofe: L. 1.500.000.000".