(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione
             Trentino-Alto Adige n. 29 del 5 luglio 1988)
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Visto l'art. 14 della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87;
   Visto   l'art.   10   del  decreto  del  presidente  della  giunta
provinciale 9  settembre  1974,  n.  64,  e  successive  modifiche  e
integrazioni;
   Visto l'art. 3, lettera b) della legge provinciale 21 maggio 1981,
n. 11;
   Vista  la  deliberazione  della  giunta provinciale n. 1426 del 21
marzo 1988;
 
                               Decreta:
 
   E'  emanata  la  modifica  del decreto del presidente della giunta
provinciale 9 settembre 1974, n. 64, concernente  il  regolamento  di
esecuzione  della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, nel testo
allegato che fa parte integrante del presente decreto.
   Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nel  Bollettino  ufficiale  della  regione
Trentino-Alto Adige.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo e di farlo
osservare.
    Bolzano, addi' 7 giugno 1988
 
                               MAGNAGO
 
 Registrato alla Corte dei conti addi' 22 giugno 1988
 Registro n. 12, foglio n. 126
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MODIFICA AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
   9 SETTEMBRE 1974, N. 64, CONCERNENTE IL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE
   DELLA LEGGE PROVINCIALE 8 NOVEMBRE 1973, N. 87.
 
                               Art. 1.
 
   L'allegato  C) del decreto del presidente della giunta provinciale
9 settembre 1974, n. 64, e' sostituita dal seguente:
                                                          "Allegato C
 
            Tabella relativa ai minimali di assicurazione
         della responsabilita' civile per le linee funiviarie
 
   1. Funivie bifuni, funicolari ed impianti assimilabili
    danni a cose e/o animali: L. 100.000.000;
    danni a persone: L. 500.000.000;
    catastrofe: L. c.n. 250.000.000;
dove:
c = 0,30: per impianti fino a 35 persone per veicolo;
c = 0,25: per impianti da 35 a 70 persone per veicolo;
c = 0,20: per impianti da 70 e oltre persone per veicolo;
n = numero massimo delle persone in linea;
250.000.000 = valore fisso.
   2.  Funivie  monofuni  a  collegamento permanente o temporaneo dei
veicoli, ed impianti assimilabili
    danni a cose e/o animali: L. 100.000.000;
    danni a persone: L. 500.000.000;
    catastrofe:
     per   impianti   con   massimo  di  100  persone  in  linea:  L.
2.500.000.000;
     per  impianto  con  massimo  di  oltre  100 persone in linea: L.
3.500.000.000.
   3. Sciovie, slittinovie ed impianti assimilabili
    danni a cose e/o animali: L. 50.000.000;
    danni a persone: L. 500.000.000;
    catastrofe: L. 1.500.000.000".