la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           F i n a l i t a'
 
   1.  La  regione  Emilia-Romagna,  nell'intento  di  sviluppare  il
termalismo,  settore  rilevante  della  propria   economia,   ed   in
osservanza  dei  principi  fondamentali  stabiliti  dalle leggi dello
Stato, con la presente legge disciplina:
     a)  l'attivita'  di  ricerca, di coltivazione e di utilizzazione
delle acque minerali e termali;
     b)   la  tutela  dell'assetto  ambientale  e  idrogeologico  dei
territori termali;
     c)  gli  aspetti  igienico-sanitari  e terapeutici dell'utilizzo
delle risorse idrotermominerali;
     d)  la valorizzazione e lo sviluppo delle attivita' termali e la
promozione turistica delle localita' termali.