la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La regione Emilia-Romagna, nell'intento di sviluppare il termalismo, settore rilevante della propria economia, ed in osservanza dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, con la presente legge disciplina: a) l'attivita' di ricerca, di coltivazione e di utilizzazione delle acque minerali e termali; b) la tutela dell'assetto ambientale e idrogeologico dei territori termali; c) gli aspetti igienico-sanitari e terapeutici dell'utilizzo delle risorse idrotermominerali; d) la valorizzazione e lo sviluppo delle attivita' termali e la promozione turistica delle localita' termali.