(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 76 del 29 agosto 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Oggetto della legge 1. La presente legge, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 17 maggio 1983, n. 217 "Legge quadro per il turismo", disciplina le strutture ricettive extralberghiere, con particolare riguardo a: case per ferie; ostelli per la gioventu'; rifugi alpini; esercizi di affitacamere; case e appartamenti per vacanze. 2. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai complessi ricettivi all'aria aperta, per i quali rimane in vigore la legge regionale 7 gennaio 1985, n. 1, ne' agli allogi agroturistici, disciplinati dalla legge regionale 11 marzo 1987, n. 8.