(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n.
                        76 del 29 agosto 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Oggetto della legge
 
   1.  La  presente  legge, nel rispetto dei principi stabiliti dalla
legge  17  maggio  1983,  n.  217  "Legge  quadro  per  il  turismo",
disciplina  le  strutture  ricettive extralberghiere, con particolare
riguardo a:
    case per ferie;
    ostelli per la gioventu';
    rifugi alpini;
    esercizi di affitacamere;
    case e appartamenti per vacanze.
   2.  Le  disposizioni  della  presente  legge  non  si applicano ai
complessi ricettivi all'aria aperta, per i quali rimane in vigore  la
legge  regionale 7 gennaio 1985, n. 1, ne' agli allogi agroturistici,
disciplinati dalla legge regionale 11 marzo 1987, n. 8.