la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           F i n a l i t a'
 
   1.  Con  la presente legge la regione Emilia-Romagna si propone di
tutelare il patrimonio apistico, favorendone il  petenziamento  e  il
miglioramento.   Assume   inoltre   iniziative   atte  a  tutelare  e
valorizzare l'apicoltura.
   2.  L'apicoltura e' attivita' agricola e si inquadra nell'economia
agricola regionale contribuendo alla conservazione dell'ambiente.