la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Con la presente legge la regione Emilia-Romagna si propone di tutelare il patrimonio apistico, favorendone il petenziamento e il miglioramento. Assume inoltre iniziative atte a tutelare e valorizzare l'apicoltura. 2. L'apicoltura e' attivita' agricola e si inquadra nell'economia agricola regionale contribuendo alla conservazione dell'ambiente.