(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 18
                         del 30 giugno 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La  Regione,  al  fine di consentire il definitivo recupero ad
attivita' lavorative del personale assunto dagli enti locali  per  la
realizzazione   di   progetti  di  utilita'  sociale  predisposti  in
attuazione della legge 1 giugno 1977, n. 285, per il  quale  non  e'
possibile  l'inquadramento  nei  ruoli ai sensi della legge 16 maggio
1984, n. 138,  per  carenza  dei  requisiti  previsti  dalla  vigente
normativa  per l'accesso al pubblico impiego, interviene per favorire
l'attuazione di progetti per opere e servizi  di  pubblica  utilita',
nelle  materie  di  competenza  regionale, da parte degli enti locali
medesimi, da realizzare con l'utilizzazione  del  predetto  personale
attraverso  contratti  d'opera  stipulati ai sensi dell'art. 2222 del
codice civile ovvero convenzioni con cooperative costituite  tra  gli
stessi soggetti.