(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 18 del 30 giugno 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La Regione, al fine di consentire il definitivo recupero ad attivita' lavorative del personale assunto dagli enti locali per la realizzazione di progetti di utilita' sociale predisposti in attuazione della legge 1 giugno 1977, n. 285, per il quale non e' possibile l'inquadramento nei ruoli ai sensi della legge 16 maggio 1984, n. 138, per carenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa per l'accesso al pubblico impiego, interviene per favorire l'attuazione di progetti per opere e servizi di pubblica utilita', nelle materie di competenza regionale, da parte degli enti locali medesimi, da realizzare con l'utilizzazione del predetto personale attraverso contratti d'opera stipulati ai sensi dell'art. 2222 del codice civile ovvero convenzioni con cooperative costituite tra gli stessi soggetti.