(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 19
                          del 9 luglio 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'art.  4  della  legge  regionale  23  marzo  1985, n. 27, e'
sostituito dal seguente:
   "Art.  4.  Commissione  consultiva  provinciale.  -  1. I comitati
provinciali  prezzi  si  avvalgono  di  una  commissione   consultiva
provinciale articolata in:
     a) una sottocommissione per i prodotti agricoli ed alimentari;
     b)  una  sottocommissione  per le fonti di energia ed i prodotti
minerari,  industriali  e  chimici  e  per  i  servizi  di  carattere
pubblico.
   2.   Le   sottocommissioni   di   cui  al  precedente  comma  sono
rispettivamente    presiedute    dall'assessore    provinciale    per
l'agricoltura e dall'assessore provinciale per l'industria.
   3.  La  sottocommissione  per i prodotti agricoli ed alimentari e'
composta da:
     a)  un  rappresentante  dell'assessorato regionale competente in
materia di agricoltura;
     b)  un  rappresentante  dell'ufficio provinciale dell'industria,
commercio ed artigianato;
     c) un rappresentante dell'ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione;
     d)  un  rappresentante  della  camera  di  commercio, industria,
agricoltura e artigianato;
     e)  un  rappresentante  per  ciascuna  delle  associazioni degli
imprenditori agricoli piu' rappresentative su scala provinciale;
     f) un rappresentante della C.G.I.L.;
     g) un rappresentante della C.I.S.L.;
     h) un rappresentante della U.I.L.;
     i) un rappresentante dei consumatori designato da ciascuna delle
associazioni piu' rappresentative, su scala provinciale, direttamente
interessate alla tutela dei consumatori stessi;
     l)  due  esperti del settore economico interessato, nominati dal
consiglio provinciale di cui uno in rappresentanza delle minoranze;
     m)  un  rappresentante  per  ciascuna  delle  associazioni  piu'
rappresentative, su scala provinciale, del settore delle industrie di
trasformazione dei prodotti agricoli;
     n)  tre  rappresentanti  delle organizzazioni dell'autotrasporto
merci;
     o)   tre   rappresentanti   delle   organizzazioni   agricole  e
rappresentanti di organizzazioni ambientalistiche;
     p)  tre rappresentanti del movimento cooperativo designati dalle
organizzazioni cooperative  maggiormente  rappresentative  a  livello
provinciale.
   4.  La  sottocommissione  per  le  fonti  di energia ed i prodotti
minerari, industriali, chimici e per i servizi di carattere  pubblico
e' composta da:
     a)  un  rappresentante  dell'assessorato regionale competente in
materia di industria;
     b)  un  rappresentante  dell'assessorato regionale competente in
materia di turismo;
     c)  un  rappresentante  dell'ufficio provinciale dell'industria,
commercio ed artigianato;
     d) un rappresentante dell'ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione;
     e)  un  rappresentante  della  camera di commercio, industria ed
artigianato;
     f) un rappresentante della C.I.S.P.E.L. (Confederazione italiana
dei servizi pubblici degli enti locali) a livello provinciale;
     g)  un  rappresentante  per  ciascuna  delle  associazioni  piu'
rappresentative, su scala provinciale, del settore dell'industria;
     h)  un  rappresentante  per  ciascuna  delle  associazioni  piu'
rappresentative, su scala provinciale, del settore del commercio;
     i)  un  rappresentante  per  ciascuna  delle  associazioni  piu'
rappresentative, su scala provinciale, del settore dell'artigianato;
     l)  un  rappresentante  per  ciascuna  delle  associazioni  piu'
rappresentative, su scala provinciale, del settore degli  alberghi  e
delle pensioni;
     m) un rappresentante della C.G.I.L.;
     n) un rappresentante della C.I.S.L.;
     o) un rappresentante della U.I.L.;
     p) un rappresentante dei consumatori designato da ciascuna delle
associazioni piu' rappresentative, su scala provinciale, direttamente
interessate alla tutela dei consumatori stessi;
     q)  due  esperti dei settori economici interessati, nominati dal
consiglio provinciale di cui uno in rappresentanza delle minoranze;
     r)  tre  rappresentanti  delle organizzazioni dell'autotrasporto
merci;
     s)   tre   rappresentanti   delle   organizzazioni   agricole  e
rappresentanti delle organizzazioni ambientalistiche;
     t) tre rappresentanti del movimento cooperativo, designati dalle
organizzazioni cooperative  maggiormente  rappresentative  a  livello
provinciale.
   5.  I  presidenti  delle  sottocommissioni  nominano, fra i membri
delle relative sottocommissioni, i rispettivi vice presidenti che  li
sostituiscono in caso di assenza od impedimento.
   6.  L'assegnazione  degli  affari  a  ciascuna sottocommissione e'
stabilita dall'ufficio di  presidenza  della  commissione  consultiva
provinciale   di  cui  al  precedente  primo  comma,  costituito  dai
presidenti e dai vice  presidenti  delle  sottocommissioni  stesse  e
presieduto, a rotazione semestrale, da uno dei due presidenti.
   7.   L'ufficio   di   presidenza   della   commissione  consultiva
provinciale puo' convocare riunioni congiunte delle  sottocommissioni
tecniche  per la trattazione di questioni di interesse generale e per
il coordinamento della loro attivita'.
   8.   Le   sottocommissioni   operano  su  richiesta  del  comitato
provinciale prezzi ed hanno in particolare il  compito  di  accertare
gli   elementi   singoli   costituenti   il   costo   di  produzione,
trasformazione, trasporto e distribuzione delle merci, dei prodotti e
dei  servizi  nonche'  compiti di proposta al comitato per l'adozione
dei provvedimenti di competenza.
   9.   Alle   funzioni  di  segreteria  della  commissione  e  delle
sottocommissioni  tecniche  provvede  la  segreteria   del   comitato
provinciale prezzi".