(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 19 del 9 luglio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 4 della legge regionale 23 marzo 1985, n. 27, e' sostituito dal seguente: "Art. 4. Commissione consultiva provinciale. - 1. I comitati provinciali prezzi si avvalgono di una commissione consultiva provinciale articolata in: a) una sottocommissione per i prodotti agricoli ed alimentari; b) una sottocommissione per le fonti di energia ed i prodotti minerari, industriali e chimici e per i servizi di carattere pubblico. 2. Le sottocommissioni di cui al precedente comma sono rispettivamente presiedute dall'assessore provinciale per l'agricoltura e dall'assessore provinciale per l'industria. 3. La sottocommissione per i prodotti agricoli ed alimentari e' composta da: a) un rappresentante dell'assessorato regionale competente in materia di agricoltura; b) un rappresentante dell'ufficio provinciale dell'industria, commercio ed artigianato; c) un rappresentante dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione; d) un rappresentante della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato; e) un rappresentante per ciascuna delle associazioni degli imprenditori agricoli piu' rappresentative su scala provinciale; f) un rappresentante della C.G.I.L.; g) un rappresentante della C.I.S.L.; h) un rappresentante della U.I.L.; i) un rappresentante dei consumatori designato da ciascuna delle associazioni piu' rappresentative, su scala provinciale, direttamente interessate alla tutela dei consumatori stessi; l) due esperti del settore economico interessato, nominati dal consiglio provinciale di cui uno in rappresentanza delle minoranze; m) un rappresentante per ciascuna delle associazioni piu' rappresentative, su scala provinciale, del settore delle industrie di trasformazione dei prodotti agricoli; n) tre rappresentanti delle organizzazioni dell'autotrasporto merci; o) tre rappresentanti delle organizzazioni agricole e rappresentanti di organizzazioni ambientalistiche; p) tre rappresentanti del movimento cooperativo designati dalle organizzazioni cooperative maggiormente rappresentative a livello provinciale. 4. La sottocommissione per le fonti di energia ed i prodotti minerari, industriali, chimici e per i servizi di carattere pubblico e' composta da: a) un rappresentante dell'assessorato regionale competente in materia di industria; b) un rappresentante dell'assessorato regionale competente in materia di turismo; c) un rappresentante dell'ufficio provinciale dell'industria, commercio ed artigianato; d) un rappresentante dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione; e) un rappresentante della camera di commercio, industria ed artigianato; f) un rappresentante della C.I.S.P.E.L. (Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali) a livello provinciale; g) un rappresentante per ciascuna delle associazioni piu' rappresentative, su scala provinciale, del settore dell'industria; h) un rappresentante per ciascuna delle associazioni piu' rappresentative, su scala provinciale, del settore del commercio; i) un rappresentante per ciascuna delle associazioni piu' rappresentative, su scala provinciale, del settore dell'artigianato; l) un rappresentante per ciascuna delle associazioni piu' rappresentative, su scala provinciale, del settore degli alberghi e delle pensioni; m) un rappresentante della C.G.I.L.; n) un rappresentante della C.I.S.L.; o) un rappresentante della U.I.L.; p) un rappresentante dei consumatori designato da ciascuna delle associazioni piu' rappresentative, su scala provinciale, direttamente interessate alla tutela dei consumatori stessi; q) due esperti dei settori economici interessati, nominati dal consiglio provinciale di cui uno in rappresentanza delle minoranze; r) tre rappresentanti delle organizzazioni dell'autotrasporto merci; s) tre rappresentanti delle organizzazioni agricole e rappresentanti delle organizzazioni ambientalistiche; t) tre rappresentanti del movimento cooperativo, designati dalle organizzazioni cooperative maggiormente rappresentative a livello provinciale. 5. I presidenti delle sottocommissioni nominano, fra i membri delle relative sottocommissioni, i rispettivi vice presidenti che li sostituiscono in caso di assenza od impedimento. 6. L'assegnazione degli affari a ciascuna sottocommissione e' stabilita dall'ufficio di presidenza della commissione consultiva provinciale di cui al precedente primo comma, costituito dai presidenti e dai vice presidenti delle sottocommissioni stesse e presieduto, a rotazione semestrale, da uno dei due presidenti. 7. L'ufficio di presidenza della commissione consultiva provinciale puo' convocare riunioni congiunte delle sottocommissioni tecniche per la trattazione di questioni di interesse generale e per il coordinamento della loro attivita'. 8. Le sottocommissioni operano su richiesta del comitato provinciale prezzi ed hanno in particolare il compito di accertare gli elementi singoli costituenti il costo di produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione delle merci, dei prodotti e dei servizi nonche' compiti di proposta al comitato per l'adozione dei provvedimenti di competenza. 9. Alle funzioni di segreteria della commissione e delle sottocommissioni tecniche provvede la segreteria del comitato provinciale prezzi".