(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 19
                          del 9 luglio 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                    Finalita' e progetti operativi
 
   1.   La   Regione  persegue  lo  sviluppo  dell'occupazione  anche
attraverso la politica di salvaguardia,  valorizzazione  e  fruizione
dei beni culturali ed ambientali.
   2.  A tal fine la Regione promuove, attraverso avvisi pubblici, la
formulazione di progetti riferiti ad apposite specificazioni definite
con  deliberazione  della  giunta  regionale in base ad orientamenti,
indirizzi  e  criteri  stabiliti  con  deliberazione  del   consiglio
regionale su proposta della stessa giunta.