(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 19 del 9 luglio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' e progetti operativi 1. La Regione persegue lo sviluppo dell'occupazione anche attraverso la politica di salvaguardia, valorizzazione e fruizione dei beni culturali ed ambientali. 2. A tal fine la Regione promuove, attraverso avvisi pubblici, la formulazione di progetti riferiti ad apposite specificazioni definite con deliberazione della giunta regionale in base ad orientamenti, indirizzi e criteri stabiliti con deliberazione del consiglio regionale su proposta della stessa giunta.