(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 100
                         del 22 agosto 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                                Art. 1
                     Natura e finalita' dell'ente
 
   1.  In  attuazione  della  legge  30  aprile  1976,  n.  386  e in
conformita' all'art. 52 dello Statuto regionale, l'ente  di  sviluppo
nelle  Marche,  istituito con decreto del Presidente della Repubblica
14 febbraio 1966, n. 253 e trasferito alla Regione ai sensi dell'art.
2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11,
assume la denominazione di Ente di sviluppo agricolo nelle Marche  ed
e' ente regionale di diritto pubblico.
   2.  L'ente e' strumento operativo della Regione ed esercita le sue
attribuzioni nel quadro della programmazione regionale e nel rispetto
degli indirizzi e delle direttive della Regione.
   3.  L'ente  presta altresi', su richiesta, consulenza e assistenza
per studi e progettazioni in materia agricola alle comunita' montane,
agli   enti   locali  e  ad  altri  organismi  pubblici  operanti  in
agricoltura.
   4. L'ente opera in tutta la regione e ha sede in Ancona.