(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 100 del 22 agosto 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Natura e finalita' dell'ente 1. In attuazione della legge 30 aprile 1976, n. 386 e in conformita' all'art. 52 dello Statuto regionale, l'ente di sviluppo nelle Marche, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 253 e trasferito alla Regione ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, assume la denominazione di Ente di sviluppo agricolo nelle Marche ed e' ente regionale di diritto pubblico. 2. L'ente e' strumento operativo della Regione ed esercita le sue attribuzioni nel quadro della programmazione regionale e nel rispetto degli indirizzi e delle direttive della Regione. 3. L'ente presta altresi', su richiesta, consulenza e assistenza per studi e progettazioni in materia agricola alle comunita' montane, agli enti locali e ad altri organismi pubblici operanti in agricoltura. 4. L'ente opera in tutta la regione e ha sede in Ancona.