(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 15 del 16 agosto 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. La corresponsione dell'indennita' di carica, di presenza e di missione ai consiglieri regionali, decorre dal giorno della loro proclamazione e cessa il giorno precedente quella dei nuovi eletti. Ai consiglieri che cessano dalla carica, le indennita' di cui al primo comma sono corrisposte, rispettivamente, fino a quando viene meno o da quando matura il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio. Il trattamento spettante ai consiglieri che svolgono una delle funzioni previste dall'art. 6 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 3, e' corrisposto a decorrere dalla data di assunzione della carica e per tutta la durata della stessa.