(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 15
                         del 16 agosto 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   La  corresponsione  dell'indennita'  di  carica,  di presenza e di
missione ai consiglieri regionali,  decorre  dal  giorno  della  loro
proclamazione e cessa il giorno precedente quella dei nuovi eletti.
   Ai  consiglieri  che cessano dalla carica, le indennita' di cui al
primo comma sono corrisposte, rispettivamente, fino  a  quando  viene
meno  o  da  quando  matura il diritto di partecipare alle sedute del
Consiglio.
   Il  trattamento  spettante  ai  consiglieri che svolgono una delle
funzioni previste dall'art. 6 della legge regionale 31 marzo 1972, n.
3, e' corrisposto a decorrere dalla data di assunzione della carica e
per tutta la durata della stessa.