(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 16
                        del 1 settembre 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
              Istituzione del fondo triennale regionale
 
   La  regione  Molise,  al  fine  di rendere effettivo di diritto al
lavoro  dei  cittadini  residenti  nel  territorio  regionale  e  per
concorrere  al superamento della grave crisi occupazionale esistente,
in applicazione dell'art. 4 dello  statuto,  con  la  presente  legge
istituisce  il Fondo triennale regionale per l'occupazione giovanile.
   Il  fondo e' rivolto al finanziamento di progetti finalizzati alla
produzione di servizi nei seguenti settori: gestione  e  manutenzione
di  opere  infrastrutturali; valorizzazione, manutenzione e fruizione
di  beni  turistici  e  culturali;  salvaguardia  del  territorio   e
dell'ambiente;  servizi  di  utilita' sociale e servizi reali forniti
alle imprese di ogni settore. Possono accedere al suddetto fondo:
     a)  cooperative e societa' aventi le caratteristiche di cui alla
presente    legge    per    la    promozione    dell'occupazione    e
imprenditorialita' giovanile;
     b)  comuni  singoli, o associati, province, Comunita' montane, i
quli utilizzino, per l'attuazione dei progetti i soggetti di cui alla
lettera precedente.
   Dei  finanziamenti  del  fondo possono usufruire anche progetti di
portata regionale  o  di  carattere  intersettoriale  definiti  dalla
Regione.
   Il  fondo  e'  rivolto  altresi'  al  finanziamento  dei  progetti
finalizzati al sostegno dell'apprendistato nel settore artigianale ed
all'acquisizione  di  nuove professionalita'. Possono quindi accedere
al fondo per l'occupazione giovanile;
     c)   aziende  artigiane  che  assumono  giovani  aprendisti  con
particolare attenzione per portatori di  handicaps  e  a  rischio  di
emarginazione;
     d)  enti, societa', cooperative e aziende artigiane che, in base
alle  rispettive  e  reali  necessita'  vogliono   assumere,   previo
svolgimento   di  corsi  e/o  stages  aziendali  sia  in  Italia  che
all'estero.