(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 21
                         del 25 maggio 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Finalita' ed obiettivi
 
   1.  In  ottemperanza  agli articoli 13, 14, 15, 16 del decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  10  febbraio  1984   viene
predisposto  un  programma  di  controllo  di  qualita' regionale sui
laboratori  di  analisi  cliniche,  articolato  in  un  controllo  di
qualita'   interlaboratori   ed   in   un   controllo   di   qualita'
intralaboratorio, al quale  debbono  partecipare,  obbligatoriamente,
tutti  i  laboratori  pubblici  e privati identificati all'art. 2 del
citato decreto.
   2.   Il  controllo  di  qualita'  ha  lo  scopo  di  garantire  la
attendibilita' dei risultati  analitici  e  deve  essere  considerato
innanzitutto  come  strumento  educativo per un miglioramento globale
della qualita' delle prestazioni, anche attraverso la consuetudine ad
una autovalutazione.
   3.  L'esecuzione  dei controlli di qualita' regionali e' requisito
necessario per  svolgere  attivita'  di  laboratorio  ed  il  mancato
adeguamento,  nei  termini  previsti  dalla  presente legge, comporta
automaticamente la applicazione delle  sanzioni  previste  nel  terzo
comma  dell'art.  18  del citato decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri.