(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 21 del 25 maggio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' ed obiettivi 1. In ottemperanza agli articoli 13, 14, 15, 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 1984 viene predisposto un programma di controllo di qualita' regionale sui laboratori di analisi cliniche, articolato in un controllo di qualita' interlaboratori ed in un controllo di qualita' intralaboratorio, al quale debbono partecipare, obbligatoriamente, tutti i laboratori pubblici e privati identificati all'art. 2 del citato decreto. 2. Il controllo di qualita' ha lo scopo di garantire la attendibilita' dei risultati analitici e deve essere considerato innanzitutto come strumento educativo per un miglioramento globale della qualita' delle prestazioni, anche attraverso la consuetudine ad una autovalutazione. 3. L'esecuzione dei controlli di qualita' regionali e' requisito necessario per svolgere attivita' di laboratorio ed il mancato adeguamento, nei termini previsti dalla presente legge, comporta automaticamente la applicazione delle sanzioni previste nel terzo comma dell'art. 18 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.