(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 28 del 13 luglio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. All'art. 24- bis della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20, cosi' come integrata dall'art. 5 della legge regionale 7 marzo 1988, n. 12, e' aggiunto il seguente ultimo comma: "Qualora il destinatario delle prestazioni provenga da comune appartenente ad altra Regione si applica la normativa nazionale vigente in materia di domicilio di soccorso". Il titolo dell'art. 31- bis della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20, cosi' come integrata dall'art. 8 della legge regionale 7 marzo 1988, n. 12, e' cosi' sostituito: "Art. 31- bis - Definizione della pianta organica funzionale del Servizio socio-assistenziale". Il sesto comma dello stesso articolo e' cosi' modificato: "La pianta organica va modificata con le procedure di cui al precedente comma ai fini dell'assegnazione del personale dipendente da II.PP.A.B., nel caso di estinzione e di suo trasferimento al comune, qualora tale personale sia addetto alle prestazioni socio-assistenziali gestite dalla Unita' socio-sanitaria locale". All'art. 33- bis della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20, cosi' come integrata dall'art. 12 della legge regionale 7 marzo 1988, n. 12, dopo le parole "apposita delibera" e' soppressa la parola "quadro" e dopo il termine "approvata" e' aggiunto il seguente inciso "in conformita' agli indirizzi emanati dal consiglio Regionale".