(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 28
                         del 13 luglio 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  All'art. 24- bis della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20, cosi'
come integrata dall'art. 5 della legge regionale 7 marzo 1988, n. 12,
e' aggiunto il seguente ultimo comma:
   "Qualora  il  destinatario  delle  prestazioni  provenga da comune
appartenente ad altra  Regione  si  applica  la  normativa  nazionale
vigente in materia di domicilio di soccorso".
   Il  titolo dell'art. 31- bis della legge regionale 23 agosto 1982,
n. 20, cosi' come integrata dall'art. 8 della legge regionale 7 marzo
1988, n. 12, e' cosi' sostituito:
   "Art.  31-  bis - Definizione della pianta organica funzionale del
Servizio socio-assistenziale".
   Il sesto comma dello stesso articolo e' cosi' modificato:
   "La  pianta  organica  va  modificata  con  le procedure di cui al
precedente comma ai fini dell'assegnazione del  personale  dipendente
da  II.PP.A.B.,  nel  caso  di  estinzione  e di suo trasferimento al
comune,  qualora  tale  personale  sia   addetto   alle   prestazioni
socio-assistenziali gestite dalla Unita' socio-sanitaria locale".
   All'art.  33-  bis  della  legge  regionale 23 agosto 1982, n. 20,
cosi' come integrata dall'art. 12 della legge regionale 7 marzo 1988,
n.  12,  dopo  le  parole  "apposita delibera" e' soppressa la parola
"quadro" e dopo il termine "approvata" e' aggiunto il seguente inciso
"in conformita' agli indirizzi emanati dal consiglio Regionale".