(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 29 del 20 luglio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione assicura il soddisfacimento nel proprio territorio del fabbisogno di sangue, emocomponenti e plasmaderivati. 2. Per il raggiungimento della finalita' di cui al comma precedente la Regione: a) detta norme per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di immunoematologia e trasfusionali (S.I.T.) e loro articolazioni operative, come previsti dalla presente legge e secondo gli ambiti territoriali definiti dalle leggi regionali di piano socio-sanitario; b) riconosce ed afferma la funzione civica della donazione volontaria e gratuita del sangue, favorendo le attivita' delle associazioni di volontariato in attuazione dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della legge regionale 27 agosto 1984, n. 44, anche attraverso una idonea azione di informazione e di educazione sanitaria nei confronti della popolazione; c) promuove la preparazione e l'aggiornamento degli operatori sui problemi della raccolta, preparazione, conservazione, distribuzione e corretto utilizzo del sangue e sue componenti, anche mediante l'organizzazione di appositi corsi.