(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 29
                         del 20 luglio 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           F i n a l i t a'
 
   1.  La  Regione assicura il soddisfacimento nel proprio territorio
del fabbisogno di sangue, emocomponenti e plasmaderivati.
   2.   Per  il  raggiungimento  della  finalita'  di  cui  al  comma
precedente la Regione:
     a)  detta  norme  per  l'organizzazione  ed il funzionamento dei
servizi  di  immunoematologia  e  trasfusionali   (S.I.T.)   e   loro
articolazioni operative, come previsti dalla presente legge e secondo
gli ambiti territoriali  definiti  dalle  leggi  regionali  di  piano
socio-sanitario;
     b)  riconosce  ed  afferma  la  funzione  civica della donazione
volontaria e  gratuita  del  sangue,  favorendo  le  attivita'  delle
associazioni  di  volontariato in attuazione dell'art. 45 della legge
23 dicembre 1978, n. 833 e della legge regionale 27 agosto  1984,  n.
44,   anche  attraverso  una  idonea  azione  di  informazione  e  di
educazione sanitaria nei confronti della popolazione;
     c)  promuove  la  preparazione e l'aggiornamento degli operatori
sui   problemi   della   raccolta,    preparazione,    conservazione,
distribuzione  e corretto utilizzo del sangue e sue componenti, anche
mediante l'organizzazione di appositi corsi.