(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 29 del 20 luglio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Certificazione di garanzia di produzione delle carni bovine Al fine di tutelare la qualificazione sanitaria della carne bovina a favore della salute dei cittadini e dell'espansione dei consumi, assicurando nel contempo un piu' incisivo controllo sulla salubrita' delle produzioni, viene istituito il "Certificato di garanzia di produzione delle carni bovine", che documenta, per ogni singolo capo, le modalita' di allevamento e di produzione. Il certificato, di cui al precedente comma, si configura come uno strumento per una piu' completa applicazione delle norme statali in materia, senza sovrapporsi alle iniziative di tutela della qualita' della carne e puo' essere rilsciato dai consorzi di valorizzazione o dalle associazioni dei produttori del settore zootecnico-carni, nonche' direttamente da parte dei singoli produttori, che si impegnano a rispettare le condizioni di produzione di cui al regolamento di attuazione della presente legge, da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della stessa. La dichiarazione, ad avallo della sua veridicita', deve essere sottoscritta dal veterinario d'azienda.