(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 29
                         del 20 luglio 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
               Certificazione di garanzia di produzione
                          delle carni bovine
 
   Al fine di tutelare la qualificazione sanitaria della carne bovina
a favore della salute dei cittadini e  dell'espansione  dei  consumi,
assicurando  nel contempo un piu' incisivo controllo sulla salubrita'
delle produzioni, viene istituito  il  "Certificato  di  garanzia  di
produzione delle carni bovine", che documenta, per ogni singolo capo,
le modalita' di allevamento e di produzione.
   Il  certificato, di cui al precedente comma, si configura come uno
strumento per una piu' completa applicazione delle norme  statali  in
materia,  senza  sovrapporsi alle iniziative di tutela della qualita'
della carne e puo' essere rilsciato dai consorzi di valorizzazione  o
dalle  associazioni  dei  produttori  del  settore  zootecnico-carni,
nonche'  direttamente  da  parte  dei  singoli  produttori,  che   si
impegnano  a  rispettare  le  condizioni  di  produzione  di  cui  al
regolamento di attuazione della presente legge, da emanarsi entro  60
giorni  dalla  entrata  in  vigore della stessa. La dichiarazione, ad
avallo  della  sua  veridicita',   deve   essere   sottoscritta   dal
veterinario d'azienda.