(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 30
                         del 27 luglio 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   L'art.  11  della  legge  regionale  8  settembre  1986, n. 42, e'
sostituito dal seguente:
   "Art.  11  (Dotazione organica e assegnazione del personale). Alla
determinazione della dotazione organica complessiva e per  qualifiche
del personale regionale si provvede con legge regionale.
   Alla  articolazione  in  profili  professionali  delle  qualifiche
funzionali ed alla articolazione degli organici nei settori,  nonche'
alla   assegnazione  del  personale  ai  profili  ed  alle  dotazioni
organiche si  provvede  con  deliberazione  della  giunta  regionale,
tenuto   conto   dei   contenuti  delle  declaratorie  relative  alle
qualifiche funzionali regionali.
   Le   dotazioni  organiche  delle  qualifiche  funzionali  e  delle
qualifiche dirigenziali sono le seguenti:
    2a qualifica . . . . . . . . . . . . . .          --
    3a qualifica . . . . . . . . . . . . . .          100
    4a qualifica . . . . . . . . . . . . . .          300
    5a qualifica . . . . . . . . . . . . . .           80
    6a qualifica . . . . . . . . . . . . . .          676
    7a qualifica . . . . . . . . . . . . . .        1.060
    8a qualifica . . . . . . . . . . . . . .          800
    1a qualifica dirig . . . . . . . . . . .          378
    2a qualifica dirig . . . . . . . . . . .          100".