(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 30 del 27 luglio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'art. 11 della legge regionale 8 settembre 1986, n. 42, e' sostituito dal seguente: "Art. 11 (Dotazione organica e assegnazione del personale). Alla determinazione della dotazione organica complessiva e per qualifiche del personale regionale si provvede con legge regionale. Alla articolazione in profili professionali delle qualifiche funzionali ed alla articolazione degli organici nei settori, nonche' alla assegnazione del personale ai profili ed alle dotazioni organiche si provvede con deliberazione della giunta regionale, tenuto conto dei contenuti delle declaratorie relative alle qualifiche funzionali regionali. Le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e delle qualifiche dirigenziali sono le seguenti: 2a qualifica . . . . . . . . . . . . . . -- 3a qualifica . . . . . . . . . . . . . . 100 4a qualifica . . . . . . . . . . . . . . 300 5a qualifica . . . . . . . . . . . . . . 80 6a qualifica . . . . . . . . . . . . . . 676 7a qualifica . . . . . . . . . . . . . . 1.060 8a qualifica . . . . . . . . . . . . . . 800 1a qualifica dirig . . . . . . . . . . . 378 2a qualifica dirig . . . . . . . . . . . 100".