(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 33
                        del 6 settembre 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
          Livelli di coordinamento e nomina dei coordinatori
 
   1.  Nell'ambito  dell'organizzazione amministrativa regionale sono
individuati tre livelli funzionali di coordinamento:
     a) coordinatore generale;
     b) coordinatore di servizio;
     c) coordinatore di settore.
   2.  Le  funzioni  di  coordinatore  generale  sono  conferite, con
decreto dell'assessore regionale competente in materia di  personale,
su proposta motivata del componente della giunta regionale competente
nel ramo dell'amministrazione, previa  conforme  deliberazione  della
giunta medesima, ad un impiegato del ruolo unico dell'amministrazione
regionale appartenente alla qualifica  funzionale  dirigenziale,  che
abbia  almeno  tre  anni  di  anzianita'  di  servizio effettivamente
prestato presso la stessa amministrazione regionale.
   3.  Le  funzioni  di  coordinatore di servizio sono conferite, con
decreto dell'assessore regionale competente in materia di  personale,
su  proposta motivata del componente della giunta competente nel ramo
dell'amministrazione, sentito il comitato per l'organizzazione ed  il
personale,  previa  conforme  deliberazione della giunta regionale, a
scelta  tra  gli  impiegati  del  ruolo  unico   dell'amministrazione
regionale  appartenenti  alla  qualifica  funzionale  dirigenziale  o
all'ottava  qualifica  funzionale,  che  abbiano  almeno  5  anni  di
anzianita' di servizio.
   4.  Con  la  medesima  procedura  di  cui al precedente comma sono
conferite le funzioni di coordinatore di settore agli  impiegati  del
ruolo  unico  dell'Amministrazione regionale appartenenti a qualifica
funzionale non inferiore alla settima, che abbiano almeno 3  anni  di
anzianita' di servizio.
   5.  La  scelta di cui al terzo e quarto comma e' effettuata avendo
riguardo allo stato di servizio, alla capacita' professionale e  alla
preparazione  richiesta  nelle  materie di competenza della struttura
organizzativa di destinazione.
   6.  Gli  incarichi  di  coordinatore hanno durata triennale e, nel
corso  del  triennio,  possono  essere  revocati  con   provvedimento
motivato e con la medesima procedura prevista per la nomina.
   7.  Al  termine  del  triennio  la procedura di nomina deve essere
ripetuta.
   8.  Ai  coordinatori  e' corrisposta, per la durata dell'incarico,
un'indennita' di coordinamento la cui misura  e'  determinata  con  i
procedimenti  e  gli  accordi  contemplati  dall'art.  3  della legge
regionale 25 giugno 1984, n. 33.