(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 33 del 6 settembre 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Livelli di coordinamento e nomina dei coordinatori 1. Nell'ambito dell'organizzazione amministrativa regionale sono individuati tre livelli funzionali di coordinamento: a) coordinatore generale; b) coordinatore di servizio; c) coordinatore di settore. 2. Le funzioni di coordinatore generale sono conferite, con decreto dell'assessore regionale competente in materia di personale, su proposta motivata del componente della giunta regionale competente nel ramo dell'amministrazione, previa conforme deliberazione della giunta medesima, ad un impiegato del ruolo unico dell'amministrazione regionale appartenente alla qualifica funzionale dirigenziale, che abbia almeno tre anni di anzianita' di servizio effettivamente prestato presso la stessa amministrazione regionale. 3. Le funzioni di coordinatore di servizio sono conferite, con decreto dell'assessore regionale competente in materia di personale, su proposta motivata del componente della giunta competente nel ramo dell'amministrazione, sentito il comitato per l'organizzazione ed il personale, previa conforme deliberazione della giunta regionale, a scelta tra gli impiegati del ruolo unico dell'amministrazione regionale appartenenti alla qualifica funzionale dirigenziale o all'ottava qualifica funzionale, che abbiano almeno 5 anni di anzianita' di servizio. 4. Con la medesima procedura di cui al precedente comma sono conferite le funzioni di coordinatore di settore agli impiegati del ruolo unico dell'Amministrazione regionale appartenenti a qualifica funzionale non inferiore alla settima, che abbiano almeno 3 anni di anzianita' di servizio. 5. La scelta di cui al terzo e quarto comma e' effettuata avendo riguardo allo stato di servizio, alla capacita' professionale e alla preparazione richiesta nelle materie di competenza della struttura organizzativa di destinazione. 6. Gli incarichi di coordinatore hanno durata triennale e, nel corso del triennio, possono essere revocati con provvedimento motivato e con la medesima procedura prevista per la nomina. 7. Al termine del triennio la procedura di nomina deve essere ripetuta. 8. Ai coordinatori e' corrisposta, per la durata dell'incarico, un'indennita' di coordinamento la cui misura e' determinata con i procedimenti e gli accordi contemplati dall'art. 3 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33.