(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna
                      n. 48 del 20 maggio 1988)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Programma di interventi
            per la ricerca e l'innovazione in agricoltura
 
   1.  La  Regione,  nell'ambito delle competenze fissate dal decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,  n.  616,  adotta  un
programma  poliennale  di  interventi  finalizzati  allo  sviluppo  e
all'utilizzazione delle conoscenze scientifiche per la messa a  punto
di nuove tecnologie nella produzione, trasformazione, conservazione e
commercializzazione dei prodotti dell'agricoltura e delle foreste.
   2.  Il  programma privilegia le tecnologie che perseguono il pieno
uso delle risorse nel rispetto dell'ambiente  e  della  salute  degli
operatori e dei consumatori.
   3.  Il  programma,  che  costituisce  articolazione  del programma
regionale di sviluppo previsto dall'art. 3 della legge  regionale  27
febbraio  1984,  n.  6,  comprende  attivita'  di  studio,  ricerca e
sperimentazione, nonche' attivita' dimostrative, pilota e di servizio
per la diffusione dei risultati.
   4.  Il programma e' approvato dal consiglio regionale, su proposta
della giunta, sentito il parere del comitato consultivo regionale per
la  ricerca  agricola,  e  viene  attuato  attraverso  piani-stralcio
annuali.
   5.  Ai  fini della redazione del piano-stralcio annuale i soggetti
interessati  devono  presentare,  entro  il  30  novembre   dell'anno
precedente,  i  progetti  relativi.  La  giunta regionale, sentita la
commissione consiliare competente, approva,  entro  il  31  marzo  di
ciascun  anno,  il  piano-stralcio annuale. Con le medesime modalita'
sono approvate  eventuali  variazioni  ed  integrazioni  al  predetto
piano.