(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 48 del 20 maggio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Programma di interventi per la ricerca e l'innovazione in agricoltura 1. La Regione, nell'ambito delle competenze fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, adotta un programma poliennale di interventi finalizzati allo sviluppo e all'utilizzazione delle conoscenze scientifiche per la messa a punto di nuove tecnologie nella produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti dell'agricoltura e delle foreste. 2. Il programma privilegia le tecnologie che perseguono il pieno uso delle risorse nel rispetto dell'ambiente e della salute degli operatori e dei consumatori. 3. Il programma, che costituisce articolazione del programma regionale di sviluppo previsto dall'art. 3 della legge regionale 27 febbraio 1984, n. 6, comprende attivita' di studio, ricerca e sperimentazione, nonche' attivita' dimostrative, pilota e di servizio per la diffusione dei risultati. 4. Il programma e' approvato dal consiglio regionale, su proposta della giunta, sentito il parere del comitato consultivo regionale per la ricerca agricola, e viene attuato attraverso piani-stralcio annuali. 5. Ai fini della redazione del piano-stralcio annuale i soggetti interessati devono presentare, entro il 30 novembre dell'anno precedente, i progetti relativi. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva, entro il 31 marzo di ciascun anno, il piano-stralcio annuale. Con le medesime modalita' sono approvate eventuali variazioni ed integrazioni al predetto piano.