(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 35 del 13 agosto 1988) REGIONE SICILIANA L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Programmi di intervento 1. E' autorizzata la formulazione di un programma di interventi nel settore dell'edilizia scolastica ordinaria, di cui alla legge regionale 15 novembre 1982, n. 130. 2. I programmi successivi al 1989 verranno formulati con le stesse modalita' ed al loro finanziamento si provvedera' con stanziamento di bilancio. 3. Le strutture e gli impianti, a servizio della scuola, da destinare ad attivita' sportive e/o culturali, devono essere realizzati, su richiesta dell'ente obbligato, nelle misure idonee previste dalle federazioni competenti con sistemi modulari, al fine di consentire la normale attivita' sportiva o culturale.