(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia
                      n. 35 del 13 agosto 1988)
                          REGIONE SICILIANA
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                             HA APPROVATO
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Programmi di intervento
 
   1.  E'  autorizzata  la formulazione di un programma di interventi
nel settore dell'edilizia scolastica ordinaria,  di  cui  alla  legge
regionale 15 novembre 1982, n. 130.
   2. I programmi successivi al 1989 verranno formulati con le stesse
modalita' ed al loro finanziamento si provvedera' con stanziamento di
bilancio.
   3.  Le  strutture  e  gli  impianti,  a  servizio della scuola, da
destinare  ad  attivita'  sportive  e/o  culturali,   devono   essere
realizzati,  su  richiesta  dell'ente  obbligato, nelle misure idonee
previste dalle federazioni competenti con sistemi modulari,  al  fine
di consentire la normale attivita' sportiva o culturale.