del 13 agosto 1988) REGIONE SICILIA L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il centro elaborazione dati di cui all'art. 20 della legge regionale 28 aprile 1981, n. 76, e' trasferito all'assessorato regionale della sanita' per la realizzazione del sistema informativo sanitario, quale supporto di un organico processo di programmazione, gestione e controllo delle funzioni a livello regionale. 2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'assessore regionale per la sanita' subentra nei rapporti giuridici posti in essere dall'Unita' sanitaria locale n. 58 per l'acquisizione dell'elaboratore e delle apparecchiature necessarie al funzionamento ed al mantenimento in servizio dello stesso. 3. L'immobile ove trovasi dislocato il predetto centro e' utilizzato gratuitamente dall'assessorato regionale della sanita', fermi restando a carico del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso. 4. L'assessore regionale per la sanita', qualora cio' si rendesse necessario, puo' stipulare, previo parere della competente commissione legislativa, convenzioni con enti o istituti pubblici per consulenze tecniche o stesure di piani per l'avviamento del sistema informativo sanitario.