del 13 agosto 1988)
 
                           REGIONE SICILIA
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                             HA APPROVATO
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
 
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
 
   1.  Il  centro  elaborazione  dati  di cui all'art. 20 della legge
regionale 28  aprile  1981,  n.  76,  e'  trasferito  all'assessorato
regionale  della sanita' per la realizzazione del sistema informativo
sanitario, quale supporto di un organico processo di  programmazione,
gestione e controllo delle funzioni a livello regionale.
   2.   Dalla   data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge
l'assessore regionale per la sanita' subentra nei rapporti  giuridici
posti in essere dall'Unita' sanitaria locale n. 58 per l'acquisizione
dell'elaboratore e delle apparecchiature necessarie al  funzionamento
ed al mantenimento in servizio dello stesso.
   3.   L'immobile  ove  trovasi  dislocato  il  predetto  centro  e'
utilizzato gratuitamente dall'assessorato  regionale  della  sanita',
fermi   restando  a  carico  del  Fondo  sanitario  nazionale,  parte
corrente, gli oneri per la  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria
dello stesso.
   4.  L'assessore regionale per la sanita', qualora cio' si rendesse
necessario,  puo'   stipulare,   previo   parere   della   competente
commissione legislativa, convenzioni con enti o istituti pubblici per
consulenze tecniche o stesure di piani per l'avviamento  del  sistema
informativo sanitario.