REGIONE SICILIA L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Individuazione delle case di cura private 2. Gli stabilimenti sanitari gestiti da privati, persone fisiche o giuridiche, che provvedono al ricovero ed eventualmente all'assistenza sanitaria ambulatoriale o alla degenza diurna di cittadini italiani e stranieri ai fini di diagnosi, cura ed eventualmente riabilitazione sono denominati "Case di cura private". E' fatto divieto di usare l'aggettivo "internazionale", nonche' denominazioni o frasi che generino confusione con le strutture sanitarie pubbliche.