(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale
           della regione Umbria n. 59 del 6 settembre 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Relativamente  alle  domande  presentate ai sensi dell'art. 10
della legge regionale 30  aprile  1985,  n.  40,  fermo  restando  il
termine  ultimo  per  la  loro  presentazione,  sono  prorogati al 15
settembre e al  30  novembre  1988  rispettivamente  il  termine  per
l'invio  da parte degli interessati della documentazione prevista per
l'istruttoria delle domande medesime e quello per la formazione della
graduatoria.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione dell'Umbria.
    Perugia, addi' 30 agosto 1988
 
                              MANDARINI