(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 59 del 6 settembre 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Relativamente alle domande presentate ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 30 aprile 1985, n. 40, fermo restando il termine ultimo per la loro presentazione, sono prorogati al 15 settembre e al 30 novembre 1988 rispettivamente il termine per l'invio da parte degli interessati della documentazione prevista per l'istruttoria delle domande medesime e quello per la formazione della graduatoria. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria. Perugia, addi' 30 agosto 1988 MANDARINI