(Pubblicata nel 1 suppl. straord. al Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 3 del 10 febbraio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Per l'attuazione delle finalita' previste dalla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 84, e' autorizzata, per l'anno 1987, la maggiore spesa di L. 135.000.000.