(Pubblicata nel 1 suppl. straord. al Bollettino ufficiale
        della regione Valle d'Aosta n. 3 del 10 febbraio 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Per l'attuazione delle finalita' previste dalla legge regionale
2 dicembre 1982, n. 84, e' autorizzata, per l'anno 1987, la  maggiore
spesa di L. 135.000.000.