la seguente legge: Art. 1. Rifinanziamento fondi di rotazione 1. La legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76, concernente la costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia e' rifinanziata per l'esercizio 1987 con uno stanziamneto di lire 7.000 milioni.