la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                  Rifinanziamento fondi di rotazione
 
   1.  La  legge  regionale  28  dicembre 1984, n. 76, concernente la
costituzione di fondi di  rotazione  per  la  ripresa  dell'industria
edilizia e' rifinanziata per l'esercizio 1987 con uno stanziamneto di
lire 7.000 milioni.