la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Fino  alla  emanazione  del decreto interministeriale previsto
dall'ultimo comma dell'art. 6 del  decreto  ministeriale  30  gennaio
1982,  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  ai componenti e ai
segretari  delle  commissioni  e  sottocommissioni  esaminatrici   in
concorsi  e  in  selezioni  pubbliche  per l'assunzione del personale
dell'Unita'  sanitaria  locale  della  Valle  d'Aosta  e'  dovuto  un
compenso  lordo  da determinarsi entro i limiti massimi sottoindicati
sulla base di criteri oggettivi definiti dalla giunta regionale:
    concorsi a posti di posizione funzionale apicale: L. 500.000;
    concorsi  a  posti di posizione funzionale ai quali si accede con
diploma di laurea, ivi compresi quelli di cui alla tabella  H  (ruolo
sanitario) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica
20 dicembre 1979, n. 761: L. 400.000;
    concorsi  a  posti di posizione funzionale ai quali si accede con
diploma  di  scuola  secondaria  di  secondo  grado  o   con   titolo
professionale specifico: L. 350.000;
    concorsi  a  posti di posizione funzionale ai quali si accede con
diploma di scuola secondaria di primo grado: L. 300.000.
   2.  In  relazione  al  numero  dei  candiati  presenti  alla prova
preliminare di lingua francese ed alle giornate di  effettivo  lavoro
delle  commissioni,  i  compensi  di  cui al precedente comma possono
essere integrati con un assegno non superiore al limite  massimo  del
compenso.
   3.   Ai   componenti   ed   ai  segretari  di  altre  commissioni,
regolarmente istituite, e' dovuto, per  ogni  giornata  di  effettiva
partecipazione  ai  lavori della commissione, un compenso lordo di L.
30.000.