la seguente legge: Art. 1. 1. Fino alla emanazione del decreto interministeriale previsto dall'ultimo comma dell'art. 6 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, e successive modifiche e integrazioni, ai componenti e ai segretari delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici in concorsi e in selezioni pubbliche per l'assunzione del personale dell'Unita' sanitaria locale della Valle d'Aosta e' dovuto un compenso lordo da determinarsi entro i limiti massimi sottoindicati sulla base di criteri oggettivi definiti dalla giunta regionale: concorsi a posti di posizione funzionale apicale: L. 500.000; concorsi a posti di posizione funzionale ai quali si accede con diploma di laurea, ivi compresi quelli di cui alla tabella H (ruolo sanitario) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761: L. 400.000; concorsi a posti di posizione funzionale ai quali si accede con diploma di scuola secondaria di secondo grado o con titolo professionale specifico: L. 350.000; concorsi a posti di posizione funzionale ai quali si accede con diploma di scuola secondaria di primo grado: L. 300.000. 2. In relazione al numero dei candiati presenti alla prova preliminare di lingua francese ed alle giornate di effettivo lavoro delle commissioni, i compensi di cui al precedente comma possono essere integrati con un assegno non superiore al limite massimo del compenso. 3. Ai componenti ed ai segretari di altre commissioni, regolarmente istituite, e' dovuto, per ogni giornata di effettiva partecipazione ai lavori della commissione, un compenso lordo di L. 30.000.