la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          Servizi ed uffici
 
   1.  Il  primo  comma  dell'art. 25 della legge regionale 21 maggio
1985, n. 35, e' cosi' sostituito:
   "Art.  25.  -  1.  L'assessorato  dell'industria,  del  commercio,
dell'artigianato  e  dei  trasporti  e'  articolato  in  tre  servizi
denominati:
    servizio del commercio, zona franca e contingentamento;
    servizio dell'industria, artigianato e energia;
    servizio della comunicazione e trasporti".
   2.   L'elenco   dei   servizi   e  degli  uffici  dell'assessorato
dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei  trasporti,  di
cui  all'allegato  B  della legge regionale 21 maggio 1985, n. 35, e'
sostituito  dall'elenco  riportato  nell'allegato  B  della  presente
legge.
   3.  Dopo  il  primo  comma  dell'art.  26 della legge regionale 21
maggio 1985, n. 35, e' aggiunto il seguente secondo comma:
   "2. Il precedente alinea ' g) trasporti' e' cosi' modificato: ' g)
comunicazione e trasporti' (in collegamento con il presidenrte  della
giunta regionale)".