la seguente legge: Art. 1. Servizi ed uffici 1. Il primo comma dell'art. 25 della legge regionale 21 maggio 1985, n. 35, e' cosi' sostituito: "Art. 25. - 1. L'assessorato dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti e' articolato in tre servizi denominati: servizio del commercio, zona franca e contingentamento; servizio dell'industria, artigianato e energia; servizio della comunicazione e trasporti". 2. L'elenco dei servizi e degli uffici dell'assessorato dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti, di cui all'allegato B della legge regionale 21 maggio 1985, n. 35, e' sostituito dall'elenco riportato nell'allegato B della presente legge. 3. Dopo il primo comma dell'art. 26 della legge regionale 21 maggio 1985, n. 35, e' aggiunto il seguente secondo comma: "2. Il precedente alinea ' g) trasporti' e' cosi' modificato: ' g) comunicazione e trasporti' (in collegamento con il presidenrte della giunta regionale)".