la seguente legge: Art. 1. 1. La regione autonoma Valle d'Aosta e' autorizzata a partecipare fino al limite del 49% del capitale di una societa' per azioni da insediarsi in comune di Gressan e avente per scopo la produzione e la commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare la lavorazione del latte e yogurt, sotto la ragione sociale "Centrale laitie're Valle'e d'Aoste". 2. La giunta regionale e il suo presidente sono autorizzati a compiere, per quanto di competenza, tutti gli atti necessari a promuovere la costituzione della societa' o, se gia' costituita, per acquisirne la partecipazione, nei limiti di cui al precedente primo comma, anche mediante il conferimento del terreno regionale in Gressan censito al f. 4 nn. 36, 37, 179, 327, 328. 3. Ai sensi dell'art. 2458 del Codice civile alla Regione deve essere garantita una rappresentanza nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale della societa', proporzionale alla quota di capitale posseduta. 4. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione e del presidente del collegio sindacale e' comunque riservata alla regione autonoma della Valle d'Aosta.