la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La regione autonoma Valle d'Aosta e' autorizzata a partecipare
fino al limite del 49% del capitale di una  societa'  per  azioni  da
insediarsi in comune di Gressan e avente per scopo la produzione e la
commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari ed  in  particolare
la lavorazione del latte e yogurt, sotto la ragione sociale "Centrale
laitie're Valle'e d'Aoste".
   2.  La  giunta  regionale  e  il suo presidente sono autorizzati a
compiere, per quanto  di  competenza,  tutti  gli  atti  necessari  a
promuovere  la costituzione della societa' o, se gia' costituita, per
acquisirne la partecipazione, nei limiti di cui al  precedente  primo
comma,  anche  mediante  il  conferimento  del  terreno  regionale in
Gressan censito al f. 4 nn. 36, 37, 179, 327, 328.
   3.  Ai  sensi  dell'art.  2458 del Codice civile alla Regione deve
essere garantita una rappresentanza nel consiglio di  amministrazione
e  nel collegio sindacale della societa', proporzionale alla quota di
capitale posseduta.
   4. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione e del
presidente del collegio sindacale e' comunque riservata alla  regione
autonoma della Valle d'Aosta.