le seguenti norme regolamentari:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La  lettera c) del n. 1 dell'art. 15 del regolamento regionale
approvato dal consiglio regionale  nella  adunanza  del  20  dicembre
1972,  recante norme per l'applicazione della legge 3 agosto 1949, n.
623 e successive modificazioni, concernente la immissione al  consumo
in  Valle  d'Aosta  di  determinati  contingenti annui di generi e di
merci in esenzione fiscale, e' cosi' sostituita:
   "  c)  alle  imprese  industriali  ed  artigiane che utilizzano lo
zucchero nel processo produttivo".
   Il  presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
   E'   fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare.
    Aosta, addi' 15 febbraio 1988
 
                              ROLLANDIN