(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 22
                         dell'8 agosto 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Allo   scopo   di   accelerarne  l'iter  istruttorio,  le  domande
presentate dai lavoratori emigrati di cui  alla  legge  regionale  20
novembre  1980,  n.  81,  compresi  quelli rientrati in Abruzzo entro
l'anno precedente alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge,  volte ad accedere ai benefici delle leggi di settore, nonche'
all'acquisizione  della  qualifica  per  l'esercizio  della  relativa
professione, sono iscritte in appositi elenchi ed istruite a parte, a
cura di uffici all'uopo costituiti presso ciascun settore.
   Il  presidente  della  giunta regionale, d'intesa con i componenti
preposti ai vari settori, entro 30 giorni dalla data  di  entrata  in
vigore  della  presente legge, emana direttive agli uffici competenti
volte alla sua applicazione.