(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 22 dell'8 agosto 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Allo scopo di accelerarne l'iter istruttorio, le domande presentate dai lavoratori emigrati di cui alla legge regionale 20 novembre 1980, n. 81, compresi quelli rientrati in Abruzzo entro l'anno precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, volte ad accedere ai benefici delle leggi di settore, nonche' all'acquisizione della qualifica per l'esercizio della relativa professione, sono iscritte in appositi elenchi ed istruite a parte, a cura di uffici all'uopo costituiti presso ciascun settore. Il presidente della giunta regionale, d'intesa con i componenti preposti ai vari settori, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana direttive agli uffici competenti volte alla sua applicazione.