(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 22
                         dell'8 agosto 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   I  compensi  previsti  dall'art.  10, comma quattordicesimo, della
legge regionale 3  settembre  1984,  n.  62,  sono  rivalutati  nelle
seguenti misure:
     a) concorsi per posizioni funzionali apicali: L. 600.000;
     b) concorsi per le posizioni funzionali intermedie: L. 500.000;
     c) concorsi per le restanti posizioni funzionali: L. 400.000.
   Quando  i  candidati  presenti  alla  prima  prova d'esame sono in
numero compreso tra i 100 ed i 200, i compensi di cui al primo  comma
sono  aumentati di L. 100.000; quando sono in numero compreso tra 201
e 300 il compenso e' aumentato di L. 200.000; quando  il  numero  dei
candidati supera comunque le trecento unita' il compenso e' aumentato
di L. 300.000.
   L'attivita'   svolta   dai   dipendenti  regionali  in  seno  alle
commissioni di cui all'art. 10  della  legge  regionale  3  settembre
1984,  n. 62, come modificato dall'art. 9 della legge n. 207/1985, si
configura  a  tutti   gli   effetti   come   servizio   reso   presso
l'amministrazione di appartenenza.