(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 22 dell'8 agosto 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. I compensi previsti dall'art. 10, comma quattordicesimo, della legge regionale 3 settembre 1984, n. 62, sono rivalutati nelle seguenti misure: a) concorsi per posizioni funzionali apicali: L. 600.000; b) concorsi per le posizioni funzionali intermedie: L. 500.000; c) concorsi per le restanti posizioni funzionali: L. 400.000. Quando i candidati presenti alla prima prova d'esame sono in numero compreso tra i 100 ed i 200, i compensi di cui al primo comma sono aumentati di L. 100.000; quando sono in numero compreso tra 201 e 300 il compenso e' aumentato di L. 200.000; quando il numero dei candidati supera comunque le trecento unita' il compenso e' aumentato di L. 300.000. L'attivita' svolta dai dipendenti regionali in seno alle commissioni di cui all'art. 10 della legge regionale 3 settembre 1984, n. 62, come modificato dall'art. 9 della legge n. 207/1985, si configura a tutti gli effetti come servizio reso presso l'amministrazione di appartenenza.