(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 40 del 15 settembre 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La regione Calabria, nel quadro e per le finalita' della legge 5 dicembre 1985, n. 730 e in armonia coi propri strumenti di programmazione, disciplina e promuove l'agriturismo allo scopo di favorire la permanenza degli agricoltori nelle zone rurali, in riequilibrio territoriale e il miglioramento delle condizioni di vita attraverso l'integrazione dei redditi agricoli, la valorizzazione delle risorse produttive tipiche, del patrimonio ambientale, paesaggistico urbanistico rurale e culturale propri della Regione.