(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale
         della regione Calabria n. 40 del 15 settembre 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           F i n a l i t a'
 
   1.  La regione Calabria, nel quadro e per le finalita' della legge
5 dicembre 1985,  n.  730  e  in  armonia  coi  propri  strumenti  di
programmazione,  disciplina  e  promuove  l'agriturismo allo scopo di
favorire la  permanenza  degli  agricoltori  nelle  zone  rurali,  in
riequilibrio territoriale e il miglioramento delle condizioni di vita
attraverso l'integrazione dei  redditi  agricoli,  la  valorizzazione
delle   risorse   produttive   tipiche,  del  patrimonio  ambientale,
paesaggistico urbanistico rurale e culturale propri della Regione.