la seguente legge: Art. 1. 1. La regione Emilia-Romagna e' autorizzata a partecipare ai sensi dell'art. 62 dello Statuto alla societa' per azioni "Finanziaria Fiere di Bologna" con sede in Bologna, costituita fra il Comune, la Provincia, la Camera di commercio industria e agricoltura di Bologna e l'Ente autonomo per le fiere di Bologna con atto del notaio Aldo Vico in Bologna in data 19 febbraio 1964 n. 45194 di repertorio registrato a Bologna - Atti pubblici il 10 marzo 1964 n. 13386 avente per oggetto la progettazione, costruzione e gestione di immobili occorrenti per il quartiere fieristico e per le sue infrastrutture. 2. La partecipazione della Regione e' finalizzata ai sensi e nei limiti stabiliti della legge regionale sulla progettazione e sulla realizzazione del Polo scientifico e tecnologico, quale centro di valenza regionale deputato alla ricerca.