la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. La regione Emilia-Romagna e' autorizzata a partecipare ai sensi
dell'art. 62 dello Statuto  alla  societa'  per  azioni  "Finanziaria
Fiere  di  Bologna" con sede in Bologna, costituita fra il Comune, la
Provincia, la Camera di commercio industria e agricoltura di  Bologna
e  l'Ente  autonomo  per le fiere di Bologna con atto del notaio Aldo
Vico in Bologna in data 19  febbraio  1964  n.  45194  di  repertorio
registrato a Bologna - Atti pubblici il 10 marzo 1964 n. 13386 avente
per oggetto la progettazione,  costruzione  e  gestione  di  immobili
occorrenti per il quartiere fieristico e per le sue infrastrutture.
   2.  La  partecipazione della Regione e' finalizzata ai sensi e nei
limiti stabiliti della legge regionale sulla  progettazione  e  sulla
realizzazione  del  Polo  scientifico  e tecnologico, quale centro di
valenza regionale deputato alla ricerca.