la seguente legge:
 
                               Art. 1.
   Integrazione dell'art. 8 "Contributi sugli interessi alle forme
  associative artigiane" della legge regionale 27 gennaio 1986, n. 4
 
   1.  Dopo  il  secondo  comma  dell'art. 8 della legge regionale 27
gennaio 1986, n. 4 e' inserito il seguente comma:
   "2-bis.  Possono essere altresi' ammessi a contributo i consorzi e
le societa' consortili di secondo grado, assistiti dalla fidejussione
dei  consorzi  regionali  di garanzia costituiti ai sensi della legge
regionale 2 aprile 1977, n. 13".