la seguente legge: Art. 1. Integrazione dell'art. 8 "Contributi sugli interessi alle forme associative artigiane" della legge regionale 27 gennaio 1986, n. 4 1. Dopo il secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 27 gennaio 1986, n. 4 e' inserito il seguente comma: "2-bis. Possono essere altresi' ammessi a contributo i consorzi e le societa' consortili di secondo grado, assistiti dalla fidejussione dei consorzi regionali di garanzia costituiti ai sensi della legge regionale 2 aprile 1977, n. 13".