la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   La  giunta  regionale della Campania, con le procedure e modalita'
tutte della legge regionale 30 novembre 1982, n. 65, e' autorizzata a
concedere  contributi  in  conto  capitale per l'acquisto di alloggi,
come prima abitazione da parte di locatari in complessi  residenziali
unitari  di  consistenza  non inferiore a 30 unita' immobiliari per i
quali il proprietario abbia dato inizio  alle  procedure  di  vendita
frazionata in data non posteriore al 1 aprile 1984.
   Il  termine  per  la  presentazione  della  domanda e' di sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.