la seguente legge: Art. 1. La giunta regionale della Campania, con le procedure e modalita' tutte della legge regionale 30 novembre 1982, n. 65, e' autorizzata a concedere contributi in conto capitale per l'acquisto di alloggi, come prima abitazione da parte di locatari in complessi residenziali unitari di consistenza non inferiore a 30 unita' immobiliari per i quali il proprietario abbia dato inizio alle procedure di vendita frazionata in data non posteriore al 1 aprile 1984. Il termine per la presentazione della domanda e' di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.