(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale
    della regione Trentino-Alto Adige n. 40 del 6 settembre 1988)
                       IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                             HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'
 
   1.  Al  fine  di  perseguire  la  tutela  e il miglioramento della
salute,  della  qualita'  della  vita,  degli   equilibri   ecologici
essenziali  alla  vita  dell'uomo,  della  flora  e  della fauna, del
patrimonio naturale, e artistico, e' istituita, in  conformita'  alle
disposizioni  della  C.E.E.,  la  valutazione dell'impatto ambientale
(v.i.a.)  dei  progetti  che  possono   avere   rilevante   incidenza
ambientale.
   2.   La  valutazione  dell'impatto  ambientale  e'  finalizzata  a
individuare,  descrivere  e  valutare  gli   effetti   dei   progetti
sull'ambiente,  siano  essi  diretti  o  indiretti, a breve o a lungo
termine, permanenti o temporanei, singoli o cumulativi, con  riguardo
alle situazioni di rischi e alla possibilita' di incidenti.
   3.  La valutazione dell'impatto ambientale concerne in particolare
i seguenti fattori, nonche' le loro interrelazioni:
     a) l'uomo, la fauna, la flora;
     b)   il  suolo,  l'acqua,  l'aria,  i  fattori  climatici  e  il
paesaggio;
     c) i beni ed il patrimonio culturale.