(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 40 del 6 settembre 1988) IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Oggetto e finalita' 1. Al fine di perseguire la tutela e il miglioramento della salute, della qualita' della vita, degli equilibri ecologici essenziali alla vita dell'uomo, della flora e della fauna, del patrimonio naturale, e artistico, e' istituita, in conformita' alle disposizioni della C.E.E., la valutazione dell'impatto ambientale (v.i.a.) dei progetti che possono avere rilevante incidenza ambientale. 2. La valutazione dell'impatto ambientale e' finalizzata a individuare, descrivere e valutare gli effetti dei progetti sull'ambiente, siano essi diretti o indiretti, a breve o a lungo termine, permanenti o temporanei, singoli o cumulativi, con riguardo alle situazioni di rischi e alla possibilita' di incidenti. 3. La valutazione dell'impatto ambientale concerne in particolare i seguenti fattori, nonche' le loro interrelazioni: a) l'uomo, la fauna, la flora; b) il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici e il paesaggio; c) i beni ed il patrimonio culturale.