la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il  n. 3) dell'art. 3 della legge provinciale 6 dicembre 1980,
n. 33, e' sostituito dal seguente numero:
   "3)  le  autorizzazioni  di cui agli articoli 193, 194, 199, primo
comma, 201, primo comma, e, limitatamente a quanto concerne le  acque
minerali,   terzo  comma,  del  testo  unico  delle  leggi  sanitarie
approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, fatte  salve  le
competenze   attribuite  al  sindaco  dal  Decreto  Presidente  della
Repubblica 10 giugno 1955, n. 854; le autorizzazioni e i  nulla  osta
demandati  alla  competenza  del  medico  provinciale dal capo IX del
Decreto Presidente della Repubblica 13  febbraio  1964,  n.  185,  in
materia  di  protezione sanitaria della popolazione contro i pericoli
derivanti dalle radiazioni ionizzanti, e dagli articoli 5  e  10  del
Regio  Decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e successive modificazioni, in
materia di gas  tossici;  la  formazione  e  revisione  della  pianta
organica delle farmacie e la costituzione di dispensari farmaceutici;
l'espletamento dei concorsi per il conferimento di farmacie".