la seguente legge: Art. 1. 1. Il n. 3) dell'art. 3 della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, e' sostituito dal seguente numero: "3) le autorizzazioni di cui agli articoli 193, 194, 199, primo comma, 201, primo comma, e, limitatamente a quanto concerne le acque minerali, terzo comma, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, fatte salve le competenze attribuite al sindaco dal Decreto Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854; le autorizzazioni e i nulla osta demandati alla competenza del medico provinciale dal capo IX del Decreto Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, in materia di protezione sanitaria della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, e dagli articoli 5 e 10 del Regio Decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e successive modificazioni, in materia di gas tossici; la formazione e revisione della pianta organica delle farmacie e la costituzione di dispensari farmaceutici; l'espletamento dei concorsi per il conferimento di farmacie".