la seguente legge: Art. 1. 1. Nel quadro delle iniziative volte a favorire lo sviluppo dell'innovazione nei settori produttivi, anche con l'apporto scientifico delle universita', la giunta regionale e' autorizzata a promuovere la costituzione di una societa' per azioni per la realizzazione di specifiche attivita' nelle materie di competenza regionale come specificato nei successivi articoli 2 e 3. 2. Possono essere soci oltre alla Regione e alle universita', anche gli enti locali, gli istituti di credito, le imprese e/o loro associazioni, altri enti pubblici territoriali e non territoriali, e soggetti privati operanti nel settore. 3. La quota di partecipazione regionale nella societa' non deve essere inferiore a un terzo del capitale sociale.