la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Nel  quadro  delle  iniziative  volte  a  favorire lo sviluppo
dell'innovazione  nei  settori  produttivi,   anche   con   l'apporto
scientifico  delle  universita', la giunta regionale e' autorizzata a
promuovere  la  costituzione  di  una  societa'  per  azioni  per  la
realizzazione  di  specifiche  attivita'  nelle materie di competenza
regionale come specificato nei successivi articoli 2 e 3.
   2.  Possono  essere  soci  oltre  alla Regione e alle universita',
anche gli enti locali, gli istituti di credito, le imprese  e/o  loro
associazioni,  altri enti pubblici territoriali e non territoriali, e
soggetti privati operanti nel settore.
   3.  La  quota  di partecipazione regionale nella societa' non deve
essere inferiore a un terzo del capitale sociale.