la seguente legge: Art. 1. 1. I contributi di cui alla presente legge possono essere concessi ai consorzi e alle societa' consortili, anche in forma cooperativa, costituiti od operanti in conformita' a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443. 2. Tali organismi devono avere sede nel Veneto e svolgere attivita' finalizzate a sviluppare la commercializzazione dei prodotti dell'artigianato in Italia e all'estero anche attraverso: il collegamento con banche dati per reperimento clienti; la consulenza contrattuale, finanziaria e doganale; i servizi per lo svolgimento di attivita' promozionali in Italia e all'estero; la realizzazione di cataloghi e di guide tecnico-economiche sulle produzioni; la realizzazione di indagini e ricerche di mercato; l'adozione e la diffusione di marchi di qualita'.