la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. I contributi di cui alla presente legge possono essere concessi
ai consorzi e alle societa' consortili, anche in  forma  cooperativa,
costituiti  od  operanti  in  conformita' a quanto previsto dal terzo
comma dell'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443.
   2.  Tali  organismi  devono  avere  sede  nel  Veneto  e  svolgere
attivita'  finalizzate  a  sviluppare  la   commercializzazione   dei
prodotti dell'artigianato in Italia e all'estero anche attraverso:
    il collegamento con banche dati per reperimento clienti;
    la consulenza contrattuale, finanziaria e doganale;
    i  servizi per lo svolgimento di attivita' promozionali in Italia
e all'estero;
    la realizzazione di cataloghi e di guide tecnico-economiche sulle
produzioni;
    la realizzazione di indagini e ricerche di mercato;
    l'adozione e la diffusione di marchi di qualita'.