la seguente legge: Art. 1. 1. Il rimborso delle spese di soggiorno, di cui alla lettera a) dell'articolo 1 della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 6, e successive modificazioni e integrazioni, e' determinato, per i consiglieri regionali, nell'importo di L. 192.375. 2. Per il presidente e i membri della giunta regionale, il presidente del consiglio regionale, i membri dell'ufficio di presidenza, i presidenti delle commissioni consiliari permanenti, i presidenti delle commissioni temporanee per lo studio di problemi speciali e i presidenti delle speciali commissioni, istituite rispettivamente ai sensi dell'art. 21, terzo comma e dell'art. 24 dello statuto, e i presidenti dei gruppi consiliari, il rimborso di cui al comma 1 e' determinato nello importo di L. 256.500.