la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il  rimborso  delle spese di soggiorno, di cui alla lettera a)
dell'articolo 1 della legge  regionale  25  gennaio  1973,  n.  6,  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  e'  determinato,  per  i
consiglieri regionali, nell'importo di L. 192.375.
   2.  Per  il  presidente  e  i  membri  della  giunta regionale, il
presidente  del  consiglio  regionale,  i  membri   dell'ufficio   di
presidenza,  i  presidenti delle commissioni consiliari permanenti, i
presidenti delle commissioni temporanee per  lo  studio  di  problemi
speciali   e  i  presidenti  delle  speciali  commissioni,  istituite
rispettivamente ai sensi dell'art. 21, terzo  comma  e  dell'art.  24
dello  statuto,  e i presidenti dei gruppi consiliari, il rimborso di
cui al comma 1 e' determinato nello importo di L. 256.500.