la seguente legge: Articolo unico 1. Dopo l'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50, viene aggiunto il seguente comma: "Nel caso di eccezionali comprovate situazioni di necessita' sono altresi' ammessi a fruire degli interventi previsti gli studenti stranieri e apolidi che si trovino sul territorio del Veneto, anche se non siano assimilati ai cittadini e non risultino appartenenti a Stati per i quali sussista trattamento di reciprocita'". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto. Venezia, addi' 6 settembre 1988 BERNINI