la seguente legge: Art. 1. 1. La presente legge disciplina la definizione e l'erogazione dei trattamenti di previdenza spettanti, in conseguenza dello scioglimento delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano per effetto delle norme di attuazione della riforma sanitaria, ai dipendenti delle stesse, in servizio al 31 dicembre 1980 ed iscritti alla stessa data ai rispettivi Fondi integrativi di previdenza istituiti ai sensi della legge regionale 24 novembre 1977, n. 11, con esclusione di quelli che abbiano esercitato l'opzione prevista dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.