la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La presente legge disciplina la definizione e l'erogazione dei
trattamenti   di   previdenza   spettanti,   in   conseguenza   dello
scioglimento delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di
Bolzano  per  effetto  delle  norme  di  attuazione   della   riforma
sanitaria,  ai  dipendenti  delle  stesse, in servizio al 31 dicembre
1980 ed iscritti alla stessa data ai rispettivi Fondi integrativi  di
previdenza istituiti ai sensi della legge regionale 24 novembre 1977,
n. 11, con esclusione di  quelli  che  abbiano  esercitato  l'opzione
prevista  dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761.