la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 2 della legge regionale 29 agosto 1976, n. 10, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 25 novembre 1982, n. 12 e' sostituito dal seguente: "Art. 2. - 1. L'imposta di soggiorno di cui al presente titolo e' dovuta da coloro che non sono registrati nell'anagrafe della popolazione residente nel comune, ma vi dimorano temporaneamente in qualita' di ospiti di esercizi alberghieri o di esercizi extralberghieri, per ogni giorno di effettiva dimora e comunque per un tempo che non eccede i novanta pernottamenti consecutivi nello stesso anno solare e nel medesimo esercizio. 2. Ai fini dell'individuazione degli esercizi alberghieri si applica, per i rispettivi territori, la legislazione della provincia autonoma di Bolzano e quella della provincia autonoma di Trento. 3. Sono esercizi extralberghieri ai sensi della presente legge gli esercizi di affittacamere, le aziende agrituristiche, i villaggi turistici, le case per ferie, i campeggi, le foresterie e gli altri complessi ricettivi a carattere turistico sociale, nonche' in ogni caso tutti gli esercizi in cui e' dato alloggio verso compenso, non rientranti espressamente fra gli esercizi alberghieri. 4. Sono sostituti di imposta, con diritto di rivalsa nei confronti del debitore sostituito, i titolari di esercizi di cui al presente articolo."