la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'art.  2  della  legge  regionale 29 agosto 1976, n. 10, come
sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 25 novembre 1982, n.
12 e' sostituito dal seguente:
   "Art.  2. - 1. L'imposta di soggiorno di cui al presente titolo e'
dovuta  da  coloro  che  non  sono  registrati  nell'anagrafe   della
popolazione  residente  nel comune, ma vi dimorano temporaneamente in
qualita'  di  ospiti  di   esercizi   alberghieri   o   di   esercizi
extralberghieri,  per  ogni giorno di effettiva dimora e comunque per
un tempo che non eccede i  novanta  pernottamenti  consecutivi  nello
stesso anno solare e nel medesimo esercizio.
   2.  Ai  fini  dell'individuazione  degli  esercizi  alberghieri si
applica, per i rispettivi territori, la legislazione della  provincia
autonoma di Bolzano e quella della provincia autonoma di Trento.
   3. Sono esercizi extralberghieri ai sensi della presente legge gli
esercizi di affittacamere,  le  aziende  agrituristiche,  i  villaggi
turistici,  le  case per ferie, i campeggi, le foresterie e gli altri
complessi ricettivi a carattere turistico sociale,  nonche'  in  ogni
caso  tutti  gli esercizi in cui e' dato alloggio verso compenso, non
rientranti espressamente fra gli esercizi alberghieri.
   4. Sono sostituti di imposta, con diritto di rivalsa nei confronti
del debitore sostituito, i titolari di esercizi di  cui  al  presente
articolo."