la seguente legge: Art. 1. Aggiornamento del trattamento economico 1. L'importo di cui al comma 1 dell'art. 33 del testo unico delle leggi regionali per l'elezione del consiglio regionale, approvato con decreto del presidente della giunta regionale 29 gennaio 1987, n. 2/L, e' elevato da lire centomila a lire centocinquantamila. 2. L'importo di cui al comma 2 del sopracitato art. 33 e' elevato da lire sessantamila a lire centoventimila. 3. Gli importi di cui al comma 3 del predetto articolo sono elevati rispettivamente da lire cinquantamila a lire novantamila e da lire trentacinquemila a lire settantamila.