la seguente legge:
 
                               Art. 1.
               Aggiornamento del trattamento economico
 
   1.  L'importo di cui al comma 1 dell'art. 33 del testo unico delle
leggi regionali per l'elezione del consiglio regionale, approvato con
decreto  del  presidente  della  giunta regionale 29 gennaio 1987, n.
2/L, e' elevato da lire centomila a lire centocinquantamila.
   2.  L'importo di cui al comma 2 del sopracitato art. 33 e' elevato
da lire sessantamila a lire centoventimila.
   3.  Gli  importi  di  cui  al  comma  3 del predetto articolo sono
elevati rispettivamente da lire cinquantamila a lire novantamila e da
lire trentacinquemila a lire settantamila.