la seguente legge: Art. 1. Assistenza indiretta 1. Quando l'assistenza curativa odontoiatrica in forma diretta o mediante medici specialisti convenzionati non sia sufficiente a soddisfare le richieste, la giunta provinciale su motivata richiesta delle unita' sanitarie locali, autorizza l'erogazione delle prestazioni curative in odontoiatria in forma indiretta da erogarsi con le modalita' di cui alla legge provinciale 18 giugno 1981, n. 13. 2. La giunta provinciale, sentito l'ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri, determina la misura del concorso della provincia nella spesa sostenuta e documentata da parte dell'assistito per le singole prestazioni tenuto conto dei criteri di cui all'art. 11 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modifiche.