la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Assistenza indiretta
 
   1.  Quando  l'assistenza curativa odontoiatrica in forma diretta o
mediante medici  specialisti  convenzionati  non  sia  sufficiente  a
soddisfare  le richieste, la giunta provinciale su motivata richiesta
delle  unita'  sanitarie   locali,   autorizza   l'erogazione   delle
prestazioni  curative  in odontoiatria in forma indiretta da erogarsi
con le modalita' di cui alla legge provinciale 18 giugno 1981, n. 13.
   2.  La giunta provinciale, sentito l'ordine provinciale dei medici
chirurghi e degli odontoiatri, determina la misura del concorso della
provincia nella spesa sostenuta e documentata da parte dell'assistito
per le singole prestazioni tenuto conto dei criteri di  cui  all'art.
11  del  decreto  legge  12  settembre  1983,  n. 463, convertito con
modificazioni nella legge 11 novembre  1983,  n.  638,  e  successive
modifiche.