la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                Requisiti per la concessione dei mutui
 
   1.  Presso  l'amministrazione provinciale e' istituito un fondo di
rotazione per l'erogazione di  mutui  ad  imprese  per  l'acquisto  e
l'ammodernamento  dei  mezzi  di  produzione  o  impianti nel settore
dell'industria,  dell'artigianato   e   dei   servizi,   nonche'   la
costituzione di adeguate scorte di materie prime e finite.
   2. I mutui possono essere concessi ad imprese il cui personale sia
costituito, per almeno il 60%:
     a)   da   lavoratori   posti   in  cassa  integrazione  guadagni
straordinaria a zero ore ed i quali, a seguito di un accordo  fra  le
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  e  dei  datori  di lavoro
maggiormente rappresentative a livello locale, siano stati dichiarati
esuberanti;
     b)   da   lavoratori  licenziati  per  riduzione  di  personale,
cessazione  dell'attivita'  produttiva  o  fallimento,   da   imprese
operanti  anche  in settori diversi da quello industriale, qualora si
tratti di casi di provata ed eccezionale rilevanza sociale,  riferita
anche  alla  situazione  occupazionale locale, accertata dalla giunta
provinciale su proposta della commissione provinciale per l'impiego;
     c) da portatori di handicap assunti in aggiunta alla percentuale
obbligatoria, nonche' da persone affette da devianze sociali;
     d)  da  lavoratori autonomi disoccupati in seguito al fallimento
della propria impresa.
   3.  Nella  percentuale  prevista  dal comma precedente non vengono
considerate le persone che hanno maturato il diritto al pensionamento
anticipato,  i  giovani  di  eta'  inferiore a 25 anni, il coniuge, i
parenti o affini entro il terzo grado  del  titolare  dell'impresa  o
degli  amministratori  in  caso  di  societa',  le persone assunte in
conseguenza di cessione o trapasso  di  impresa,  quelle  assunte  in
sostituzione  di  dipendenti licenziati nei dodici mesi precedenti la
presentazione della domanda, nonche' quelle assunte  con  ricorso  al
contratto di formazione e lavoro.
   4.  L'ammontare  del mutuo puo essere determinato nella sua misura
massima del 75% delle spese riconosciute ammissibili.  Rientrano  tra
le   spese  ammissibili  gli  investimenti  relativi  agli  immobili,
impianti,   macchinari   ed   attrezzature,   e    quelle    relative
all'adattamento  e  sistemazione  dei  locali destinati all'attivita'
produttiva ed all'acquisto di materie prime e finite.