la seguente legge: Art. 1. Requisiti per la concessione dei mutui 1. Presso l'amministrazione provinciale e' istituito un fondo di rotazione per l'erogazione di mutui ad imprese per l'acquisto e l'ammodernamento dei mezzi di produzione o impianti nel settore dell'industria, dell'artigianato e dei servizi, nonche' la costituzione di adeguate scorte di materie prime e finite. 2. I mutui possono essere concessi ad imprese il cui personale sia costituito, per almeno il 60%: a) da lavoratori posti in cassa integrazione guadagni straordinaria a zero ore ed i quali, a seguito di un accordo fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello locale, siano stati dichiarati esuberanti; b) da lavoratori licenziati per riduzione di personale, cessazione dell'attivita' produttiva o fallimento, da imprese operanti anche in settori diversi da quello industriale, qualora si tratti di casi di provata ed eccezionale rilevanza sociale, riferita anche alla situazione occupazionale locale, accertata dalla giunta provinciale su proposta della commissione provinciale per l'impiego; c) da portatori di handicap assunti in aggiunta alla percentuale obbligatoria, nonche' da persone affette da devianze sociali; d) da lavoratori autonomi disoccupati in seguito al fallimento della propria impresa. 3. Nella percentuale prevista dal comma precedente non vengono considerate le persone che hanno maturato il diritto al pensionamento anticipato, i giovani di eta' inferiore a 25 anni, il coniuge, i parenti o affini entro il terzo grado del titolare dell'impresa o degli amministratori in caso di societa', le persone assunte in conseguenza di cessione o trapasso di impresa, quelle assunte in sostituzione di dipendenti licenziati nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda, nonche' quelle assunte con ricorso al contratto di formazione e lavoro. 4. L'ammontare del mutuo puo essere determinato nella sua misura massima del 75% delle spese riconosciute ammissibili. Rientrano tra le spese ammissibili gli investimenti relativi agli immobili, impianti, macchinari ed attrezzature, e quelle relative all'adattamento e sistemazione dei locali destinati all'attivita' produttiva ed all'acquisto di materie prime e finite.