la seguente legge: Art. 1. Istituzione dei corsi 1. La Giunta provinciale e' autorizzata ad istituire e gestire, nell'ambito della formazione professionale di cui alla legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9, modificata con le leggi provinciali 5 settembre 1964, n. 14, 29 novembre 1965, n. 16, 19 maggio 1968, n. 6, 6 dicembre 1972, n. 36, e 22 gennaio 1975, n. 9, corsi di formazione per educatori in convitti ed operatori pedagogici nel Servizio giovani.