la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Istituzione dei corsi
 
   1.  La  Giunta  provinciale e' autorizzata ad istituire e gestire,
nell'ambito  della  formazione  professionale  di  cui   alla   legge
provinciale 27 agosto 1962, n. 9, modificata con le leggi provinciali
5 settembre 1964, n. 14, 29 novembre 1965, n. 16, 19 maggio 1968,  n.
6,  6  dicembre  1972,  n.  36,  e  22  gennaio  1975, n. 9, corsi di
formazione per educatori in  convitti  ed  operatori  pedagogici  nel
Servizio giovani.