la seguente legge: Articolo unico 1. Il periodo di validita' del piano sanitario provinciale 1983-1985 di cui alla legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1, come prorogato con leggi provinciali 21 gennaio 1986, n. 4, 21 gennaio 1987, n. 3, 31 luglio 1987, n. 16, e 19 gennaio 1988, n. 2, e' ulteriormente prorogato fino all'entrata in vigore del piano sanitario provinciale 1988-1991 e comunque non oltre il 31 ottobre 1988. 2. Durante il periodo di cui al precedente comma mantengono validita' le norme provinciali la cui efficacia e' collegata con il periodo di validita' del piano sanitario provinciale, nonche' gli atti adottati dalla Provincia in attuazione di specifiche funzioni delle suddette norme. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Bolzano, addi' 27 luglio 1988 MAGNAGO Visto, il Commissario del Governo per la Provincia: URZI'.