la seguente legge: Art. 1. Accesso alla qualifica di vigile 1. La nomina alla qualifica di vigile nel ruolo speciale dei servizi antincendi dell'amministrazione provinciale si consegue previo accertamento di idoneita' acquisita con la frequenza di apposito corso teorico-pratico di addestramento professionale della durata non inferiore a sei mesi da istituire dall'amministrazione provinciale. 2. Le modalita' organizzative del corso di cui al precedente comma sono stabilite dal comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano di concerto con l'ispettorato del personale.