la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                   Accesso alla qualifica di vigile
 
   1.  La  nomina  alla  qualifica  di  vigile nel ruolo speciale dei
servizi  antincendi  dell'amministrazione  provinciale  si   consegue
previo  accertamento  di  idoneita'  acquisita  con  la  frequenza di
apposito corso teorico-pratico di addestramento  professionale  della
durata  non  inferiore  a  sei mesi da istituire dall'amministrazione
provinciale.
   2. Le modalita' organizzative del corso di cui al precedente comma
sono stabilite dal comandante del Corpo  permanente  dei  vigili  del
fuoco di Bolzano di concerto con l'ispettorato del personale.